TITOLO VII

I Centri di servizio
Art.93
Finalità
  1. L'Università può costituire Centri di servizio di Ateneo e/o interdipartimentali, volti a fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale e per razionalizzare il sistema bibliotecario.
  2. In particolare, con la costituzione di tali Centri, l'Università:

Art.94

Procedure per la costituzione
  1. Il Senato Accademico, su proposta delle strutture interessate, sentito il Consiglio di Amministrazione, delibera la costituzione dei Centri di servizio di Ateneo e/o interdipartimentali.
  2. La proposta istitutiva di un Centro di servizio deve contenere, in modo esauriente e preciso, tutti gli elementi necessari ad individuarne le finalità, le risorse di personale, finanziarie e di spazio necessarie per il suo funzionamento nonché i destinatari dei servizi e la previsione di possibili ampliamenti dell'utenza. Deve risultare definito il ruolo del Presidente e del Consiglio che sono gli organi del Centro, nonché la composizione del Consiglio.
  3. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dei Centri sono definiti da un Regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio del Centro.

Art.95

Strutture comuni di servizio
  1. Sono strutture di servizio comune per tutte le Facoltà ed i Dipartimenti dell'Ateneo i seguenti Centri;
  2. In prima applicazione e fino alla revisione di cui all'art. 137 del presente regolamento i suddetti centri sono disciplinati dagli attuali loro Statuti che vengono allegati al presente regolamento.
  3. L'attuale Statuto del CISCA in via transitoria vale per il Centro per i Sistemi di elaborazione e le applicazioni scientifiche e didattiche.

Art.96

Regime amministrativo e contabile
  1. Ai Centri si applica, in quanto compatibile, il regime amministrativo-contabile previsto per i Dipartimenti dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO VIII

RAPPORTI CON L'ESTERNO
CAPO A
Forme di collaborazione
Art. 97
Criteri generali e finalità
  1. L'Università, in conformità ai principi generali dello Statuto e per il miglior conseguimento dei propri compiti istituzionali, favorisce l'instaurarsi di rapporti di collaborazione e cooperazione con istituzioni pubbliche e private, imprese ed altre forze produttive, tenendo conto tuttavia della necessità che ogni iniziativa sia compatibile con l'assolvimento delle attività istituzionali delle strutture didattiche e di ricerca coinvolte e con la peculiarità della prestazione universitaria.
  2. A tal fine l'Università:
  3. Le convenzioni per le attività di ricerca e consulenza per conto terzi sono disciplinate con apposito regolamento, come previsto dal Regolamento per l'Amministrazione la Contabilità e la Finanza.
  4. L'Università si riserva la proprietà dei risultati conseguiti nell'ambito delle attività di ricerca e consulenza, qualora nei contratti e nelle convenzioni con enti pubblici o privati non sia diversamente convenuto.

Art.98

Convenzioni
  1. Le convenzioni intese a realizzare forme di collaborazione con altri enti devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e le garanzie con la determinazione, in particolare, delle modalità e dei tempi di esecuzione, secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza.
  2. Al fine di consentire la massima trasparenza, sono pubblicati nel Bollettino d'Ateneo dell'Università appositi avvisi nei quali sono riportati sinteticamente l'oggetto e la durata della collaborazione, le Strutture decentrate coinvolte, gli impegni finanziari assunti dai contraenti. Il testo delle convenzioni potrà essere consultato da chiunque vi abbia interesse secondo le norme sul diritto di accesso prevista dal relativo regolamento.

Art.99

Accordi di programma
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Università, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, il Rettore in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
  2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori in relazione ad eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
  3. Per verificare la possibilità della stipulazione di un accordo di programma, il Rettore può convocare apposite conferenze tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
  4. Acquisito il consenso delle Amministrazioni interessate, l'accordo è sottoposto all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze.
  5. Per motivate ragioni di necessità ed urgenza l'adesione dell'Università all'accordo può essere data dal Rettore con proprio decreto. In tal caso, comunque, l'adesione dell'Ateneo non conserva la propria validità ove non sia ratificata dai competenti organi accademici entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto rettorale.
  6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Rettore e composto da un rappresentante per ciascuno degli enti interessati da quest'ultimi designato.

Art. 100

Prestazioni conto terzi
  1. Le prestazioni conto terzi svolti dalle strutture decentrate sono disciplinate da apposito regolamento così come previsto dal Regolamento per l'Amministrazione le Contabilità e la Finanza.


CAPO B

Forme di partecipazione
Art.101
Consorzi universitari
  1. Ai sensi dell'art. 49 dello Statuto, l'Università promuove la formazione di consorzi universitari.
  2. Il consorzio è ente strumentale dell'Università.
  3. L'Università non concorre da un punto di vista finanziario al funzionamento del consorzio.
  4. Lo Statuto del consorzio deve prevedere un apposito organo di revisione contabile.

Art.102

Consorzi interuniversitari
  1. L'Università ha facoltà di costituire con altre Università, per il perseguimento di finalità istituzionali comuni, consorzi interuniversitari ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 così come modificato dall'art 12 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.
  2. I consorzi interuniversitari sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna università consorziata.


Art.103

Costituzione e funzionamento dei consorzi
  1. Ai consorzi di cui agli articoli precedenti è riconosciuta personalità giuridica.
  2. Ciascun consorzio è costituito con la convenzione che determina i rapporti tra partecipanti al consorzio stesso, ed ha uno statuto che ne regola l'ordinamento e il funzionamento.

Art.104

Altre forme di partecipazione
  1. L'Università può partecipare a Società consortili e a società di capitale ai sensi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti anche per la gestione associata di uno o più servizi comuni.
  2. La partecipazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, su parere conforme del Senato Accademico, il quale delibera anch'esso a maggioranza assoluta dei propri componenti.
  3. Il Consiglio approva, con la medesima maggioranza di cui al comma precedente lo statuto del consorzio ed una convenzione tra gli enti partecipanti che prevede, tra l'altro, le finalità dell'istituzione, la sua durata, la trasmissione agli enti consorziati degli atti fondamentali approvati, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi di garanzia fra gli enti medesimi nonché una partecipazione dei rappresentanti dell'Università agli organi consortili non inferiore ad un terzo dei componenti di tali organi.
  4. Il Rettore, o un suo delegato, è in ogni caso membro di diritto degli organi di gestione della Società.
  5. Lo Statuto della Società deve prevedere un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.
  6. L'Università può contribuire in via ordinaria al funzionamento della Società, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con la delibera di cui al precedente comma 3.

Art.105

Archivio
  1. E' costituito un archivio delle convenzioni e dei consorzi di ogni tipo, che è aggiornato dall'amministrazione.
  2. L'archivio è accessibile agli Organi centrali dell'Ateneo.

CAPO C
Brevetti
Art.106
Diritti sulle invenzioni
  1. Spetta all'Università ogni diritto, compreso il diritto al rilascio del brevetto, sulle invenzioni realizzate da ricercatori dell'Università nel corso di attività di ricerca svolta anche in parte nelle strutture dell'Università, o da ricercatori che a qualunque titolo utilizzino per attività di ricerca le strutture dell'Università.

  2. Si intende per invenzione, nel presente testo, ogni invenzione brevettabile ai sensi del R.D. 29 giugno 1939, n.1127, e successive modificazioni; ogni nuova varietà vegetale, ai sensi del DPR 12 agosto 1975, n.974 e successive modificazioni; ogni topografia di semiconduttori, ai sensi della L. 21 febbraio 1989, n.70 e successive modificazioni; ogni invenzione che venga ritenuta brevettabile anche da normative future.

Art.107

Diritto morale dell'inventore
  1. Al ricercatore inventore spetta il diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione.

Art.108

Obblighi del ricercatore inventore
  1. Tutti i ricercatori dell'Università che nel corso della propria attività di ricerca realizzino invenzioni, sono tenuti a darne immediato e riservato avviso all'Università e ad evitare ogni comunicazione a terzi, ogni pubblicazione, in qualunque modo, dei risultati della ricerca, e comunque ogni divulgazione dell'invenzione, per il periodo di tre mesi a decorrere dell'avviso anzidetto.
  2. Essi dovranno, altresì, fornire la massima collaborazione ed ogni indagine o verifica sulla brevettabilità dell'invenzione che l'Università, a proprie spese, deciderà di effettuare o far effettuare a terzi.

Art.109

Procedura di brevettazione e distribuzione dei risultati
  1. L'Università deciderà se avviare o meno la procedura di brevettazione, e comunicherà tale decisione al ricercatore entro tre mesi dall'avviso che questi abbia fatto ai sensi del precedente articolo
  2. Qualora alla scadenza di detto termine l'Università non abbia effettuato alcuna comunicazione, si intende che essa rifiuta di avviare la brevettazione.
  3. In caso l'Università decida di avviare la procedura di brevettazione, il ricercatore è tenuto al segreto sull'invenzione per il periodo necessario al deposito della domanda di brevetto, e comunque per non oltre sei mesi dalla comunicazione resa dall'Università ai sensi del precedente comma.
  4. In caso l'Università ottenga il brevetto, e comunque in ogni caso l'Università commercializzi l'invenzione, spetta al ricercatore inventore (anche in luogo dei diritti a lui eventualmente spettanti ai sensi dell'art.34 del DPR 10 gennaio 1957 n.10) una quota pari al 35% dei proventi netti che l'invenzione consentirà.
  5. In caso l'Università decida di non avviare la procedura di brevettazione, il ricercatore inventore potrà procedere a brevettazione a proprie spese, ma l'Università rimane contitolare dell'invenzione e di ogni diritto da essa derivante, e dovrà essere indicata nella domanda come tale.

Art.110

Invenzioni derivanti da ricerca finanziata da Enti pubblici
  1. I diritti sulle invenzioni realizzate nel corso di ricerca finanziata da Enti pubblici potranno essere regolati dall'accordo che regola il finanziamento, anche in deroga alla disciplina prevista dagli articoli precedenti
  2. Tuttavia, se la disciplina dell'Ente o la convenzione attribuiscono al ricercatore il diritto al rilascio del brevetto, o un diritto di partecipazione ai proventi netti dell'invenzione in misura maggiore di quella prevista dall'articolo precedente, al ricercatore spetteranno soltanto i diritti ivi previsti, e l'Università rimarrà titolare dei diritti ulteriori.

Art.111

Invenzioni derivanti da ricerca finanziata da privati
  1. I diritti sulle invenzioni realizzate nel corso di ricerca finanziata da Enti privati potranno essere regolati dall'accordo che regola il finanziamento, anche in deroga alla disciplina prevista dagli articoli precedenti
  2. Tuttavia, l'accordo potrà attribuire il diritto al rilascio del brevetto al finanziatore privato soltanto se all'Università sarà riconosciuta la contitolarità del diritto di brevetto e di ogni diritto nascente dall'invenzione, anche per una quota minoritaria, ma non inferiore al 35%, e con facoltà di dare licenze a terzi.

Art.112

Invenzioni derivanti da ricercha svolta in comune con altre Università
  1. I diritti sulle invenzioni realizzate nel corso di ricerca svolta in comune con altre Università, italiane o estere, anche private, potranno essere regolati dall'accordo che regola la ricerca in comune, anche in deroga alla disciplina prevista dagli articoli precedenti.

Art. 113

Diritto d'autore
  1. I diritti di utilizzazione economica di opere dell'ingegno che siano realizzate da docenti o dipendenti dell'Università nel corso di attività di ricerca svolta fruendo anche in parte delle strutture dell'Università spettano per una metà all'Università stessa e per l'altra metà all'autore, o agli autori dell'opera.
  2. L'autore deve dare immediato e riservato avviso all'Università della creazione dell'opera. L'Università può avocare l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, che in tal caso saranno esercitati anche nell'interesse dell'autore.
  3. Trascorsi 45 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, se l'Università non ha comunicato all'autore una propria delibera di avocazione dell'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, l'autore rimane libero di esercitare in proprio detti diritti, fatta salva la quota di proventi spettante all'Università ai sensi del primo comma.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle pubblicazioni a stampa di carattere scientifico, didattico o divulgativo, ancorché inerenti ad attività di ricerca svolte da docenti o dipendenti dell'Università nell'ambito dei propri compiti di ufficio. I relativi diritti di utilizzazione economica spettano esclusivamente all'autore della pubblicazione.
  5. E' fatto comunque salvo il diritto morale dell'autore dell'opera, di cui agli artt. 20 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni


CAPO D

Aziende
Art.114
Azienda speciale
  1. Ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, l'Università costituisce Aziende speciali, conferendo il capitale e la dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione.
  2. Organi dell'Azienda speciale sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, rappresentato dal Rettore o da un suo delegato, e il Direttore.
  3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. Ne fa parte il Direttore.
  4. Il Presidente ha la rappresentanza dell'istituzione, convoca e presiede il Consiglio, dispone l'attuazione delle deliberazioni.
  5. Al Direttore compete la gestione dell'Azienda speciale. In particolare sovrintende al personale e al funzionamento degli uffici e cura sotto la vigilanza e l'indirizzo del Presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'Azienda speciale.

Art.115

Direzione Aziende
  1. Il Direttore dell'Azienda può esser nominato tra il personale dell'Università (Docenti, Dirigenti, etc.), che ne abbia i requisiti professionali e la competenza.
  2. I Docenti nominati, con il loro consenso e previo parere favorevole delle strutture didattiche interessate, vengono, d'ufficio, collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con il diritto a riprendere l'insegnamento ricoperto.
  3. Il compenso del Direttore è commisurato a quello di figure analoghe. Detto compenso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e posto a carico dell'Azienda.

Art. 116

Convenzioni con enti legittimati per il Servizio Sanitario Nazionale
  1. Per soddisfare specifiche esigenze del S.S.N. connesse alle prestazioni, l'Università stipula convenzioni con gli enti legittimati.
  2. Specifiche attività formative possono essere disciplinate da dette convenzioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, su proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Capo E
Tipografia universitaria
Art. 117
Costituzione e gestione della tipografia universitaria
  1. La Tipografia universitaria è costituita in azienda, per la produzione secondo criteri di efficienza imprenditoriale, di stampati e prodotti editoriali sia per soddisfare le esigenze delle strutture dell'Ateneo, sia in relazione alla domanda proveniente dall'esterno.
  2. Alla gestione della Tipografia è preposto un Comitato di gestione, nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto:

Art. 118

Direzione della tipografia
  1. Il Comitato di gestione ha la medesima durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto.
  2. Il Comitato di gestione nomina, anche fuori dal suo seno, il Direttore della Tipografia che ha il compito di dirigere la Tipografia in svolgimento del programma approvato dal Comitato medesimo. Il Direttore partecipa alle sedute del Comitato, con voto solo consultivo, qualora egli sia stato scelto tra soggetti estranei al Comitato di gestione.
  3. Alle sedute del Comitato partecipa con funzioni di Segretario il responsabile dei servizi amministrativi della Tipografia.
  4. Il Consiglio d'Amministrazione provvede all'approvazione dello Statuto della Tipografia, disciplinante l'attività della medesima. Sino all'approvazione del nuovo Statuto, trovano applicazione le norme di quello attualmente esistente, in quanto compatibili.

CAPO F
MUSEI UNIVERSITARI
Art. 119
Regolamentazione dei musei universitari
  1. Il Senato Accademico, su proposta di una o più Facoltà e/o Dipartimenti e/o Istituti se ancora esistenti, per tutelare un patrimonio culturale/scientifico di alto pregio, può deliberare la costituzione di Musei.
  2. Nella delibera costitutiva del Senato Accademico, sulla base delle delibere dei Consigli delle strutture decentrate proponenti, verrà individuato il patrimonio museale di partenza e verranno stabiliti composizione, durata e compiti degli organi preposti.
  3. Sono organi della struttura museale autonoma: il Consiglio e il Direttore.
  4. Il Consiglio è costituito da:
  5. Il Direttore è un professore di ruolo ed è eletto dal Consiglio. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Preside, Direttore di Dipartimento, Direttore di Istituto. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore per un triennio accademico ed è riconfermabile.
  6. Tali Musei avranno riconosciuta l'autonomia amministrativa e contabile in base ai seguenti parametri:
  7. Quando, a parere del Senato Accademico non vengono soddisfatti i sopra citati requisiti, strutture museali e collezioni restano afferenti a Dipartimenti o Istituti già esistenti.
  8. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad attribuire alle strutture museali autonome risorse finanziarie, locali e personale.
  9. Le strutture museali autonome si possono avvalere, oltre che del proprio personale, della collaborazione di personale docente, ricercatore e tecnico di Dipartimenti o Istituti, che in base alle proprie competenze è interessato all'attività museale ed il cui elenco, al momento della costituzione, è ratificato dal Consiglio di Facoltà cui afferisce la struttura proponente. Gli aggiornamenti dell'elenco iniziale verranno approvati dai Consigli di Facoltà, su motivata proposta del Consiglio del Museo ( per il personale tecnico sarà necessario il parere dell'Unità amministrativa di appartenenza), con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
  10. Il Senato Accademico, su proposta di una o più Facoltà e/o Dipartimenti e/o Istituti, se ancora esistenti, può deliberare l'accorpamento di due o più strutture museali a costituire un Centro Museale avente autonomia amministrativa e contabile, nonché risorse finanziarie, locali e personale ad esso direttamente assegnati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Il Centro viene costituito con modalità analoghe a quanto previsto per i Musei nel comma 2.
  11. Esso prevede un'organizzazione in Sezioni, ciascuna delle quali, perchè sia assicurato il necessario coordinamento fra le attività didattiche, scientifiche e museali, avrà come responsabile il Direttore della struttura decentrata, le cui discipline sono correlate all'area culturale del Museo, o persona da lui designata.
  12. Sono organi del Centro Museale: Il Consiglio, la Giunta e il Direttore.
  13. Nella delibera costitutiva del Senato Accademico, sulla base delle delibere dei Consigli delle strutture decentrate proponenti, verrà individuato il patrimonio museale di partenza e verranno stabiliti composizione, durata e compiti del Consiglio del Museo, che dovrà comunque includere rappresentanti di tutte le strutture accorpate.
  14. La Giunta è costituita dal Direttore che la presiede, e dai reponsabili di tutte le sezioni.
  15. Il Direttore è un professore di ruolo ed è eletto dal Consiglio. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Preside, Direttore di Dipartimento, Direttore di Istituto. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore per un triennio accademico ed è riconfermabile.