TITOLO VII
I Centri di servizio
Art.93
Finalità
- L'Università può costituire Centri di servizio di Ateneo e/o
interdipartimentali, volti a fornire servizi di particolare complessità e di
interesse generale e per razionalizzare il sistema bibliotecario.
- In particolare, con la costituzione di tali Centri,
l'Università:
- a) offre ai docenti e ricercatori la possibilità di
utilizzare moderni strumenti per il miglior svolgimento delle loro attività
istituzionali;
- b) promuove attività di studio e documentazione e qualsiasi
altra attività connessa con le attrezzature di cui dispongono i Centri in
relazione alle finalità dei vari Dipartimenti;
- c) contribuisce a diffondere tra il proprio personale le
conoscenze necessarie per l'utilizzo di particolari attrezzature
scientifiche e per l'applicazione di nuove tecnologie;
- d) fornisce risorse e servizi per la migliore fruizione del
patrimonio bibliotecario di Ateneo, assicurando anche conoscenze aggiornate
nel campo della documentazione bibliografica automatizzata;
- e) fornisce servizi e consulenze ad enti esterni, pubblici
e privati che ne facciano richiesta, secondo modalità stabilite in
specifiche convenzioni.
Art.94
Procedure per la costituzione
- Il Senato Accademico, su proposta delle strutture
interessate, sentito il Consiglio di Amministrazione, delibera la costituzione
dei Centri di servizio di Ateneo e/o interdipartimentali.
- La proposta istitutiva di un Centro di servizio deve
contenere, in modo esauriente e preciso, tutti gli elementi necessari ad
individuarne le finalità, le risorse di personale, finanziarie e di spazio
necessarie per il suo funzionamento nonché i destinatari dei servizi e la
previsione di possibili ampliamenti dell'utenza. Deve risultare definito il
ruolo del Presidente e del Consiglio che sono gli organi del Centro, nonché la
composizione del Consiglio.
- L'organizzazione e le modalità di funzionamento dei Centri
sono definiti da un Regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dai
componenti del Consiglio del Centro.
Art.95
Strutture comuni di servizio
- Sono strutture di servizio comune per tutte le Facoltà ed i
Dipartimenti dell'Ateneo i seguenti Centri;
- a) Centro per i sistemi di elaborazione e le applicazioni
scientifiche e didattiche (art. 41 dello Statuto);
- b) Centro Orientamento e Formazione (art. 42 dello
Statuto);
- c) Centro Linguistico (art. 43 dello Statuto);
- d) Centro Biblioteche e Documentazione (art. 45 dello
Statuto).
- In prima applicazione e fino alla revisione di cui all'art.
137 del presente regolamento i suddetti centri sono disciplinati dagli attuali
loro Statuti che vengono allegati al presente regolamento.
- L'attuale Statuto del CISCA in via transitoria vale per il
Centro per i Sistemi di elaborazione e le applicazioni scientifiche e
didattiche.
Art.96
Regime amministrativo e contabile
- Ai Centri si applica, in quanto compatibile, il regime
amministrativo-contabile previsto per i Dipartimenti dallo Statuto, dal
presente Regolamento e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la
finanza e la contabilità.
TITOLO VIII
RAPPORTI CON L'ESTERNO
CAPO A
Forme di collaborazione
Art. 97
Criteri generali e finalità
- L'Università, in conformità ai principi generali dello
Statuto e per il miglior conseguimento dei propri compiti istituzionali,
favorisce l'instaurarsi di rapporti di collaborazione e cooperazione con
istituzioni pubbliche e private, imprese ed altre forze produttive, tenendo
conto tuttavia della necessità che ogni iniziativa sia compatibile con
l'assolvimento delle attività istituzionali delle strutture didattiche e di
ricerca coinvolte e con la peculiarità della prestazione universitaria.
- A tal fine l'Università:
- a) promuove convenzioni, consorzi, società, aziende, per
attività di didattica integrativa, di ricerca e di consulenza nonché per la
gestione coordinata di attività di particolare rilevanza scientifica o
culturale e per assicurare la fornitura di servizi;
- b) partecipa ad accordi di programma per la definizione e
l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che
richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e
coordinata di Università, Amministrazioni statali, enti pubblici
territoriali (Regione, Provincia e Comune) ed altri soggetti pubblici o
privati;
- c) stipula accordi di programma ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- d) partecipa a conferenze con enti pubblici per il
coordinamento di interventi di interesse comune;
- e) promuove ogni altra iniziativa utile per il
conseguimento delle finalità di cui al primo comma.
- Le convenzioni per le attività di ricerca e consulenza per
conto terzi sono disciplinate con apposito regolamento, come previsto dal
Regolamento per l'Amministrazione la Contabilità e la Finanza.
- L'Università si riserva la proprietà dei risultati conseguiti
nell'ambito delle attività di ricerca e consulenza, qualora nei contratti e
nelle convenzioni con enti pubblici o privati non sia diversamente
convenuto.
Art.98
Convenzioni
- Le convenzioni intese a realizzare forme di collaborazione
con altri enti devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione
degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e le
garanzie con la determinazione, in particolare, delle modalità e dei tempi di
esecuzione, secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per
l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza.
- Al fine di consentire la massima trasparenza, sono pubblicati
nel Bollettino d'Ateneo dell'Università appositi avvisi nei quali sono
riportati sinteticamente l'oggetto e la durata della collaborazione, le
Strutture decentrate coinvolte, gli impegni finanziari assunti dai contraenti.
Il testo delle convenzioni potrà essere consultato da chiunque vi abbia
interesse secondo le norme sul diritto di accesso prevista dal relativo
regolamento.
Art.99
Accordi di programma
- Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 6, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, per la definizione e l'attuazione di opere,
interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Università, di
Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, il Rettore in
relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi
o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per
assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le
modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
- L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato,
nonché interventi surrogatori in relazione ad eventuali inadempienze dei
soggetti partecipanti.
- Per verificare la possibilità della stipulazione di un
accordo di programma, il Rettore può convocare apposite conferenze tra i
rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
- Acquisito il consenso delle Amministrazioni interessate,
l'accordo è sottoposto all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio
di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze.
- Per motivate ragioni di necessità ed urgenza l'adesione
dell'Università all'accordo può essere data dal Rettore con proprio decreto.
In tal caso, comunque, l'adesione dell'Ateneo non conserva la propria validità
ove non sia ratificata dai competenti organi accademici entro il termine
perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto rettorale.
- La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli
eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal
Rettore e composto da un rappresentante per ciascuno degli enti interessati da
quest'ultimi designato.
Art. 100
Prestazioni conto terzi
- Le prestazioni conto terzi svolti dalle strutture decentrate
sono disciplinate da apposito regolamento così come previsto dal Regolamento
per l'Amministrazione le Contabilità e la Finanza.
CAPO B
Forme di partecipazione
Art.101
Consorzi universitari
- Ai sensi dell'art. 49 dello Statuto, l'Università promuove la
formazione di consorzi universitari.
- Il consorzio è ente strumentale dell'Università.
- L'Università non concorre da un punto di vista finanziario al
funzionamento del consorzio.
- Lo Statuto del consorzio deve prevedere un apposito organo di
revisione contabile.
Art.102
Consorzi interuniversitari
- L'Università ha facoltà di costituire con altre Università,
per il perseguimento di finalità istituzionali comuni, consorzi
interuniversitari ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 così
come modificato dall'art 12 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.
- I consorzi interuniversitari sono finanziati in via ordinaria
con fondi di pertinenza di ciascuna università consorziata.
Art.103
Costituzione e funzionamento dei
consorzi
- Ai consorzi di cui agli articoli precedenti è riconosciuta
personalità giuridica.
- Ciascun consorzio è costituito con la convenzione che
determina i rapporti tra partecipanti al consorzio stesso, ed ha uno statuto
che ne regola l'ordinamento e il funzionamento.
Art.104
Altre forme di partecipazione
- L'Università può partecipare a Società consortili e a società
di capitale ai sensi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti anche per la
gestione associata di uno o più servizi comuni.
- La partecipazione è deliberata dal Consiglio di
Amministrazione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, su parere
conforme del Senato Accademico, il quale delibera anch'esso a maggioranza
assoluta dei propri componenti.
- Il Consiglio approva, con la medesima maggioranza di cui al
comma precedente lo statuto del consorzio ed una convenzione tra gli enti
partecipanti che prevede, tra l'altro, le finalità dell'istituzione, la sua
durata, la trasmissione agli enti consorziati degli atti fondamentali
approvati, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi di garanzia fra gli
enti medesimi nonché una partecipazione dei rappresentanti dell'Università
agli organi consortili non inferiore ad un terzo dei componenti di tali
organi.
- Il Rettore, o un suo delegato, è in ogni caso membro di
diritto degli organi di gestione della Società.
- Lo Statuto della Società deve prevedere un apposito organo di
revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.
- L'Università può contribuire in via ordinaria al
funzionamento della Società, nei limiti stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione con la delibera di cui al precedente comma 3.
Art.105
Archivio
- E' costituito un archivio delle convenzioni e dei consorzi di
ogni tipo, che è aggiornato dall'amministrazione.
- L'archivio è accessibile agli Organi centrali
dell'Ateneo.
CAPO C
Brevetti
Art.106
Diritti sulle invenzioni
- Spetta all'Università ogni diritto, compreso il diritto al
rilascio del brevetto, sulle invenzioni realizzate da ricercatori
dell'Università nel corso di attività di ricerca svolta anche in parte nelle
strutture dell'Università, o da ricercatori che a qualunque titolo utilizzino
per attività di ricerca le strutture dell'Università.
- Si intende per invenzione, nel presente testo, ogni
invenzione brevettabile ai sensi del R.D. 29 giugno 1939, n.1127, e successive
modificazioni; ogni nuova varietà vegetale, ai sensi del DPR 12 agosto 1975,
n.974 e successive modificazioni; ogni topografia di semiconduttori, ai sensi
della L. 21 febbraio 1989, n.70 e successive modificazioni; ogni invenzione
che venga ritenuta brevettabile anche da normative future.
Art.107
Diritto morale dell'inventore
- Al ricercatore inventore spetta il diritto ad essere
riconosciuto autore dell'invenzione.
Art.108
Obblighi del ricercatore inventore
- Tutti i ricercatori dell'Università che nel corso della
propria attività di ricerca realizzino invenzioni, sono tenuti a darne
immediato e riservato avviso all'Università e ad evitare ogni comunicazione a
terzi, ogni pubblicazione, in qualunque modo, dei risultati della ricerca, e
comunque ogni divulgazione dell'invenzione, per il periodo di tre mesi a
decorrere dell'avviso anzidetto.
- Essi dovranno, altresì, fornire la massima collaborazione ed
ogni indagine o verifica sulla brevettabilità dell'invenzione che
l'Università, a proprie spese, deciderà di effettuare o far effettuare a
terzi.
Art.109
Procedura di brevettazione e distribuzione dei
risultati
- L'Università deciderà se avviare o meno la procedura di
brevettazione, e comunicherà tale decisione al ricercatore entro tre mesi
dall'avviso che questi abbia fatto ai sensi del precedente articolo
- Qualora alla scadenza di detto termine l'Università non abbia
effettuato alcuna comunicazione, si intende che essa rifiuta di avviare la
brevettazione.
- In caso l'Università decida di avviare la procedura di
brevettazione, il ricercatore è tenuto al segreto sull'invenzione per il
periodo necessario al deposito della domanda di brevetto, e comunque per non
oltre sei mesi dalla comunicazione resa dall'Università ai sensi del
precedente comma.
- In caso l'Università ottenga il brevetto, e comunque in ogni
caso l'Università commercializzi l'invenzione, spetta al ricercatore inventore
(anche in luogo dei diritti a lui eventualmente spettanti ai sensi dell'art.34
del DPR 10 gennaio 1957 n.10) una quota pari al 35% dei proventi netti che
l'invenzione consentirà.
- In caso l'Università decida di non avviare la procedura di
brevettazione, il ricercatore inventore potrà procedere a brevettazione a
proprie spese, ma l'Università rimane contitolare dell'invenzione e di ogni
diritto da essa derivante, e dovrà essere indicata nella domanda come
tale.
Art.110
Invenzioni derivanti da ricerca finanziata da Enti
pubblici
- I diritti sulle invenzioni realizzate nel corso di ricerca
finanziata da Enti pubblici potranno essere regolati dall'accordo che regola
il finanziamento, anche in deroga alla disciplina prevista dagli articoli
precedenti
- Tuttavia, se la disciplina dell'Ente o la convenzione
attribuiscono al ricercatore il diritto al rilascio del brevetto, o un diritto
di partecipazione ai proventi netti dell'invenzione in misura maggiore di
quella prevista dall'articolo precedente, al ricercatore spetteranno soltanto
i diritti ivi previsti, e l'Università rimarrà titolare dei diritti
ulteriori.
Art.111
Invenzioni derivanti da ricerca finanziata da
privati
- I diritti sulle invenzioni realizzate nel corso di ricerca
finanziata da Enti privati potranno essere regolati dall'accordo che regola il
finanziamento, anche in deroga alla disciplina prevista dagli articoli
precedenti
- Tuttavia, l'accordo potrà attribuire il diritto al rilascio
del brevetto al finanziatore privato soltanto se all'Università sarà
riconosciuta la contitolarità del diritto di brevetto e di ogni diritto
nascente dall'invenzione, anche per una quota minoritaria, ma non inferiore al
35%, e con facoltà di dare licenze a terzi.
Art.112
Invenzioni derivanti da ricercha svolta in comune con
altre Università
- I diritti sulle invenzioni realizzate nel corso di ricerca
svolta in comune con altre Università, italiane o estere, anche private,
potranno essere regolati dall'accordo che regola la ricerca in comune, anche
in deroga alla disciplina prevista dagli articoli precedenti.
Art. 113
Diritto d'autore
- I diritti di utilizzazione economica di opere dell'ingegno
che siano realizzate da docenti o dipendenti dell'Università nel corso di
attività di ricerca svolta fruendo anche in parte delle strutture
dell'Università spettano per una metà all'Università stessa e per l'altra metà
all'autore, o agli autori dell'opera.
- L'autore deve dare immediato e riservato avviso
all'Università della creazione dell'opera. L'Università può avocare
l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, che in tal caso
saranno esercitati anche nell'interesse dell'autore.
- Trascorsi 45 giorni dalla comunicazione di cui al precedente
comma, se l'Università non ha comunicato all'autore una propria delibera di
avocazione dell'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera,
l'autore rimane libero di esercitare in proprio detti diritti, fatta salva la
quota di proventi spettante all'Università ai sensi del primo comma.
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano
alle pubblicazioni a stampa di carattere scientifico, didattico o divulgativo,
ancorché inerenti ad attività di ricerca svolte da docenti o dipendenti
dell'Università nell'ambito dei propri compiti di ufficio. I relativi diritti
di utilizzazione economica spettano esclusivamente all'autore della
pubblicazione.
- E' fatto comunque salvo il diritto morale dell'autore
dell'opera, di cui agli artt. 20 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni
CAPO D
Aziende
Art.114
Azienda speciale
- Ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, l'Università costituisce
Aziende speciali, conferendo il capitale e la dotazione; determina le finalità
e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza;
verifica i risultati della gestione.
- Organi dell'Azienda speciale sono il Consiglio di
Amministrazione, il Presidente, rappresentato dal Rettore o da un suo
delegato, e il Direttore.
- Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero
dispari di membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.
Ne fa parte il Direttore.
- Il Presidente ha la rappresentanza dell'istituzione, convoca
e presiede il Consiglio, dispone l'attuazione delle deliberazioni.
- Al Direttore compete la gestione dell'Azienda speciale. In
particolare sovrintende al personale e al funzionamento degli uffici e cura
sotto la vigilanza e l'indirizzo del Presidente, gli adempimenti relativi alle
deliberazioni degli organi dell'Azienda speciale.
Art.115
Direzione Aziende
- Il Direttore dell'Azienda può esser nominato tra il personale
dell'Università (Docenti, Dirigenti, etc.), che ne abbia i requisiti
professionali e la competenza.
- I Docenti nominati, con il loro consenso e previo parere
favorevole delle strutture didattiche interessate, vengono, d'ufficio,
collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con
il diritto a riprendere l'insegnamento ricoperto.
- Il compenso del Direttore è commisurato a quello di figure
analoghe. Detto compenso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione
dell'Ateneo e posto a carico dell'Azienda.
Art. 116
Convenzioni con enti legittimati per il Servizio
Sanitario Nazionale
- Per soddisfare specifiche esigenze del S.S.N. connesse alle
prestazioni, l'Università stipula convenzioni con gli enti legittimati.
- Specifiche attività formative possono essere disciplinate da
dette convenzioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione sentito il
Senato Accademico, su proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Capo E
Tipografia universitaria
Art. 117
Costituzione e gestione della tipografia
universitaria
- La Tipografia universitaria è costituita in azienda, per la
produzione secondo criteri di efficienza imprenditoriale, di stampati e
prodotti editoriali sia per soddisfare le esigenze delle strutture
dell'Ateneo, sia in relazione alla domanda proveniente dall'esterno.
- Alla gestione della Tipografia è preposto un Comitato di
gestione, nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto:
- a) dal Rettore o da un suo delegato, che lo
presiede;
- b) da tre docenti;
- c) da un rappresentante dei dipendenti della
Tipografia;
Art. 118
Direzione della tipografia
- Il Comitato di gestione ha la medesima durata del Consiglio
di Amministrazione che lo ha eletto.
- Il Comitato di gestione nomina, anche fuori dal suo seno, il
Direttore della Tipografia che ha il compito di dirigere la Tipografia in
svolgimento del programma approvato dal Comitato medesimo. Il Direttore
partecipa alle sedute del Comitato, con voto solo consultivo, qualora egli sia
stato scelto tra soggetti estranei al Comitato di gestione.
- Alle sedute del Comitato partecipa con funzioni di Segretario
il responsabile dei servizi amministrativi della Tipografia.
- Il Consiglio d'Amministrazione provvede all'approvazione
dello Statuto della Tipografia, disciplinante l'attività della medesima. Sino
all'approvazione del nuovo Statuto, trovano applicazione le norme di quello
attualmente esistente, in quanto compatibili.
CAPO F
MUSEI UNIVERSITARI
Art. 119
Regolamentazione dei musei
universitari
- Il Senato Accademico, su proposta di una o più Facoltà e/o
Dipartimenti e/o Istituti se ancora esistenti, per tutelare un patrimonio
culturale/scientifico di alto pregio, può deliberare la costituzione di
Musei.
- Nella delibera costitutiva del Senato Accademico, sulla base
delle delibere dei Consigli delle strutture decentrate proponenti, verrà
individuato il patrimonio museale di partenza e verranno stabiliti
composizione, durata e compiti degli organi preposti.
- Sono organi della struttura museale autonoma: il Consiglio e
il Direttore.
- Il Consiglio è costituito da:
- a) il Direttore;
- b) il personale conservatore, curatore e scientifico
stabile, se assegnato;
- c) una rappresentanza del personale scientifico
aggregato;
- d) una rappresentanza del personale amministrativo,
tecnico, ausiliario ed operaio.
- Il Direttore è un professore di ruolo ed è eletto dal
Consiglio. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Preside,
Direttore di Dipartimento, Direttore di Istituto. Il Direttore è nominato con
decreto del Rettore per un triennio accademico ed è riconfermabile.
- Tali Musei avranno riconosciuta l'autonomia amministrativa e
contabile in base ai seguenti parametri:
- a) una adeguata e comprovata consistenza
patrimoniale;
- b) una pubblica fruibilità dei servizi museali;
- c) una regolare e continuativa attività scientifica e
didattica.
- Quando, a parere del Senato Accademico non vengono
soddisfatti i sopra citati requisiti, strutture museali e collezioni restano
afferenti a Dipartimenti o Istituti già esistenti.
- Il Consiglio di Amministrazione provvede ad attribuire alle
strutture museali autonome risorse finanziarie, locali e personale.
- Le strutture museali autonome si possono avvalere, oltre che
del proprio personale, della collaborazione di personale docente, ricercatore
e tecnico di Dipartimenti o Istituti, che in base alle proprie competenze è
interessato all'attività museale ed il cui elenco, al momento della
costituzione, è ratificato dal Consiglio di Facoltà cui afferisce la struttura
proponente. Gli aggiornamenti dell'elenco iniziale verranno approvati dai
Consigli di Facoltà, su motivata proposta del Consiglio del Museo ( per il
personale tecnico sarà necessario il parere dell'Unità amministrativa di
appartenenza), con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- Il Senato Accademico, su proposta di una o più Facoltà e/o
Dipartimenti e/o Istituti, se ancora esistenti, può deliberare l'accorpamento
di due o più strutture museali a costituire un Centro Museale avente autonomia
amministrativa e contabile, nonché risorse finanziarie, locali e personale ad
esso direttamente assegnati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università
Il Centro viene costituito con modalità analoghe a quanto previsto per i Musei
nel comma 2.
- Esso prevede un'organizzazione in Sezioni, ciascuna delle
quali, perchè sia assicurato il necessario coordinamento fra le attività
didattiche, scientifiche e museali, avrà come responsabile il Direttore della
struttura decentrata, le cui discipline sono correlate all'area culturale del
Museo, o persona da lui designata.
- Sono organi del Centro Museale: Il Consiglio, la Giunta e il
Direttore.
- Nella delibera costitutiva del Senato Accademico, sulla base
delle delibere dei Consigli delle strutture decentrate proponenti, verrà
individuato il patrimonio museale di partenza e verranno stabiliti
composizione, durata e compiti del Consiglio del Museo, che dovrà comunque
includere rappresentanti di tutte le strutture accorpate.
- La Giunta è costituita dal Direttore che la presiede, e dai
reponsabili di tutte le sezioni.
- Il Direttore è un professore di ruolo ed è eletto dal
Consiglio. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Preside,
Direttore di Dipartimento, Direttore di Istituto. Il Direttore è nominato con
decreto del Rettore per un triennio accademico ed è riconfermabile.